Piano Nazionale di Contenimento dei Consumi di Gas Naturale

Il conflitto cui stiamo assistendo da quasi un’anno tra Russia e Ucraina ha messo a dura prova non solo le tasche degli italiani, ma anche la riserva nazionale di gas. Sulla base di ciò il Governo ha rilevato la necessità di adottare misure urgenti per fronteggiare la sicurezza dell’approvvigionamento nazionale di gas naturale, consistenti in:

  • assicurare un elevato grado di riempimento degli stoccaggi per l’inverno 2022-2023;
  • diversificare rapidamente la provenienza del gas importato.

Obbiettivo del Piano

L’obiettivo del Piano è quello di promuovere i comportamenti consapevoli e intelligenti del consumo di gas ed energia elettrica. Bisogna volgere al contenimento della domanda di gas e elettricità, ma anche guardare alla decarbonizzazione prevista per il 2023, che in questa fase sta assumendo un’ulteriore rilevanza ai fini strategici per l’aumento dell’indipendenza energetica.

Tali misure consentiranno, nel medio termine, di ridimensionare drasticamente la dipendenza dal gas russo e non solo.

Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas promette notevoli vantaggi per il prossimo inverno, quali:

  • ridurre la pressione sugli stoccaggi;
  • in fase di erogazione del gas di stoccaggio è necessario ridurre la velocità di erogazione del gas in stoccaggio, per consentire di mantenere più a lungo le portate massimi erogabili in caso di punte di freddo invernali;
  • seppur limitato, ridurre i prezzi al consumo, aiutando il bilancio domanda/offerta giornaliera;
  • introdurre un consumo più consapevole dell’energia.

Misure

Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale prevede svariate misure di contenimento. In funzione delle fasce climatiche è stata prevista un’azione di contenimento del riscaldamento mediante l’introduzione di limiti di temperatura negli ambienti, di ore giornaliere di accensione e spegnimento, della durata del periodo di riscaldamento in funzione delle fasce climatiche in cui è suddiviso il territorio italiano.

Entrando nello specifico, è stata prevista una riduzione dei consumi, che sarà attuata entro la fine del mese di settembre 2022, modificando l’orario e l’accensione del regolamento della temperatura attraverso un decreto del MiTE.

In particolare i valori previsti nell’art. 3 comma 1, del dpr n.74/2013 verranno ridotti di 1°C.

Ricordiamo che finora era previsto:

a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

mentre il dm definisce le seguenti nuove regole:

a) 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
b) 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Saranno attivati monitoraggi su edifici pubbliciimpianti condominialilocali commerciali, punti a maggiore consumo.

Verrà effettuato un rilevamento dei dati giornalieri di consumo a livello di reti di distribuzione gas cittadine al fine di valutare la risposta volontaria degli utenti. I dati raccolti verranno costantemente monitorati.

Misure legate al periodo di accensione

Anche il periodo di accensione dell’impianto subisce modifiche  accensione ed è posticipato di 8 giorni, mentre lo spegnimento verrà effettuato 7 giorni prima.

Come è noto a tutti, il dpr n.412/1339 (la norma sugli impianti termici degli edifici ai fini del risparmio energetico) ha suddiviso il territorio nazionale in 6 zone climatiche in funzione dei gradi-giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica, quali:

  • zona A: comuni che presentano un numero di gradi-giorno non superiore a 600 (es. Lampedusa Porto Empedocle ecc.) ;
  • zona B: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900 (es. Agrigento, Reggio Calabria ecc.);
  • zona C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400 (es. Napoli, Imperia, Taranto ecc.);
  • zona D: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100 (es. Firenze, Foggia, Roma ecc.) ;
  • zona E: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000 (es. Aosta, Torino, Milano ecc.) ;
  • zona F: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000 (es. Belluno, Cuneo ecc.).

 

Con le nuove disposizione avremo:

  • zona A: 5 ore giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
  • zona B: 7 ore giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
  • zona C: 9 ore giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
  • zona D: 11 ore giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
  • zona E: 13 ore giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
  • zona F: nessuna limitazione.

Fanno eccezione le utenze sensibili (es. ospedali, case di ricovero ecc.).